Imprese coinvolte in Reti
Contratti Reti imprese
Reti Contratto
Reti Soggetto
Elenco contratti reti imprese al 3 Ottobre 2024
Rete di imprese: strumento per lo sviluppo aziendale
La Rete di imprese è lo strumento adatto agli imprenditori che vogliono raggiungere obiettivi che non potrebbero essere ottenuti individualmente.
Per molti prodotti del made in Italy (fashion, food, etc.) e per alcuni settori merceologici(edilizia, servizi alle persone) la dimensione aziendale (nanismo) e la frammentazione della proposta (dispersione) sono elementi che non portano alla proposizione organica sul mercato, unica scelta per ottenere risultati apprezzabili e duraturi.
La Rete di imprese supera queste condizioni, si presenta sul mercato come “interlocutore forte” lasciando ad ogni impresa partecipante la totale indipendenza.
Il motivo del successo e di rapida diffusione delle Reti è proprio questa possibilità che le imprese retiste hanno, ovvero di proseguire la propria attività autonomamente mentre in parallelo si attua il programma di Rete, diretto al raggiungimento degli obiettivi condivisi prefissati.
Progettazione, consulenza, gestione reti di imprese
Che cosa facciamo per le Reti di mprese:
– Comprensione obiettivi e progettazione della Rete fino alla stipula del contratto
– Redazione del progetto e del programma comune con le modalità di misurazione del suo avanzamento
– attività di scouting per la ricerca di partner
– Gestione organizzativa e management di Rete
– Progettazione di soluzioni informatiche per la gestione
– Innovazione organizzativa, organizzazione delle risorse umane (distacco e codatorialità) e formazione per l’uso di nuove tecnologie
– progetti di internazionalizzazione e di nuovi flussi di esportazione
– rapporti con gli istituti finanziari per il credito di breve e medio termine
– partecipazione ai bandi della Regione Toscana e alle agevolazioni nazionali.
Storia e documentazione
La Rete di imprese è regolata da un contratto, istituito con la legge n. 33 del 9 aprile 2009 modificato con l’art. 42 della Legge n. 122/2010.
Successive norme hanno trasformato il contratto di Rete fino al riconoscimento, facoltativo, di soggettività giuridica alla Rete che la ritenga utile.
I contratti di Rete stipulati sono depositati presso il Registro delle Imprese che con cadenza mensile pubblica le statistiche delle Reti esistenti e delle imprese coinvolte.
Tipologie e classificazione
In dipendenza della forma contrattuale: Reti-contratto o Reti con soggettività giuridica.
A seconda degli obiettivi economici: Reti mutualistiche o Reti lucrative.
Dipendentemente dalle imprese partecipanti: Reti verticali (filiera) o Reti orizzontali (imprese delle stesso merceologico che di norma sono orientate all’internazionalizzazione).
In dipendenza del territorio di appartenenza: Reti territoriali (centri commerciali naturali) o Reti distrettuali o distrettuali allargate.
Contratti reti imprese: i vantaggi
La collaborazione tra imprese può tradursi in un vantaggio competitivo di dimensioni inaspettate.
L’esempio più ricorrente è la ricerca di nuovi mercati e la successiva attività congiunta per la stabilizzazione dei fatturati.
Applicando i contenuti di coopetitive strategy si possono inoltre ottenere vantaggi competitivi temporanei dovuti a riduzione di costi per investimenti, materie prime e spese generali.
Ulteriore vantaggio è rappresentato dall’applicazione della codatorialità e dal distacco dei dipendenti tra le imprese partecipanti alla Rete.
Agevolazioni
Inizialmente l’agevolazione accordata riguardava il posticipo di tassazione di utili aziendali destinati al fondo comune della Rete di appartenenza.
Le agevolazioni attuali sono rappresentate da contributi in conto capitale (fondo perduto) su progetti consistenti i cui investimenti vadano a determinare un beneficio per le imprese in Rete e più in generale per la bilancia commerciale.
Occorre pertanto seguire la pubblicazioni di bandi nazionali e regionali. In casi sempre meno frequenti, le Camere di Commercio rilasciano contributi sui costi iniziali di contratto e consulenze.
Richiesta informazioni Reti Imprese
Normativa contratti Reti imprese
Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di Rete al Registro delle Imprese
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 196 del 25 Agosto 2014.
Regolamento riferito al Decreto 10 Aprile 2014 n. 122 – Estratto
Legge n. 116/2014, conversione del D.L. n. 91/2014
Priorità delle aziende agricole in rete per finanziamenti
“Fatti salvi i limiti previsti dall’ordinamento europeo, le imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il contratto di rete […] per le finalità proprie del medesimo contratto, a parità delle altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione, acquisiscono priorità nell’accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020.”
Credito d’imposta per attività agricole
“È riconosciuto […] un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.”
Legge n. 9/2014, conversione con modifiche del D.L. n. 43/2014
Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
“[…] è disposta l’istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016, le cui modalità operative e la cui decorrenza sono definite […] con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi del comma 12.”
“Il credito d’imposta […] è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di spesa delle risorse individuate per ciascun anno ai sensi del comma 1, a tutte le imprese aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo […]. Sono destinatari del credito d’imposta di cui al presente articolo anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo e innovazione. In questi casi, l’agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengono conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese stesse.”
Legge n. 99/2013, conversione con modifiche del D.L. n. 76/2013
Distacco dei lavoratori e codatorialità
“Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa […] l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.”
Legge n. 224 de 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013)
Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
Introdotto un credito d’imposta per le imprese e le reti d’impresa che investono direttamente in ricerca e sviluppo o affidano attività di tale ambito a Università, Enti Pubblici di ricerca, Organismi di ricerca attività.
Legge n. 221/2012 conversione con modifiche del D.L. n. 179/2012 (cd Decreto sviluppo bis)
Contratto di Rete
Interventi importanti che contribuiscono a delineare, con maggior precisione, il quadro complessivo della normativa sul “Contratto di Rete”. Chiariti alcuni passaggi tecnici della Legge n.134/2012, contribuendo a definire un quadro di riferimento giuridico più preciso e fornendo maggiore operatività alla disciplina. Il legislatore interviene, anche, sul Codice degli Appalti prevedendo la partecipazione dei “contratti di rete” a gare e appalti pubblici.
Legge n.134/2012 conversione con modifiche del D.L. n. 83/2012 (cd. Decreto Sviluppo)
Contratto di Rete
Con il Decreto Sviluppo 2012 il testo della norma sul contratto di rete è stato modificato in relazione ad alcuni profili. Per quanto concerne la responsabilità patrimoniale, è stata introdotta la previsione che, per le obbligazioni assunte dall’organo comune per il programma comune, la responsabilità sia limitata al fondo comune. Previste anche nuove modalità di redazione del contratto. È previsto, infine, che le imprese partecipanti possano optare per far acquisire alla rete la soggettività giuridica, la norma però non indica i relativi profili e le implicazioni civilistiche e tributarie.
Legge 122/2010, conversione del D.L. n. 78/2010
Contratto di Rete
Questa modifica alla normativa sul contratto di rete ha introdotto importanti novità. In primo luogo, rende facoltativa l’istituzione del fondo patrimoniale, prima obbligatoria per la costituzione di una rete. Inoltre, prevede una rilevante novità dal punto di vista fiscale: una quota degli utili dell’esercizio destinati al fondo patrimoniale comune potranno non concorrere alla formazione del reddito d’impresa per un biennio. (Il beneficio è decaduto)
Legge n. 99/2009 (cd Legge Sviluppo)
Contratto di Rete
Introdotte significative correzioni alla disciplina del contratto di rete contenuta nella legge n. 33. In particolare, è stato esteso l’ambito di applicazione a tutte le forme di organizzazione dell’attività imprenditoriale (imprenditori persone fisiche, società di persone e di capitali, ecc.), mentre prima dell’intervento la norma riguardava solo le S.p.A.
Inoltre, è stata disciplinata la responsabilità verso i terzi delle reti. Infatti, la versione originaria della norma rendeva le imprese aderenti al contratto responsabili solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni assunte dalla rete, mentre i correttivi introdotti dalla legge Sviluppo, con il richiamo alla disciplina dei consorzi, attribuiscono alla rete autonomia patrimoniale perfetta.
Legge n. 33/2009, conversione del D.L. n. 5/2009
Contratto di Rete
Da un punto di vista economico le reti continuano a essere una libera aggregazione di imprese, ma sul piano giuridico è formalmente disciplinato il contratto attraverso cui è possibile costituire tali aggregazioni.