PEC- posta elettronica certificata

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Regolarizzazione e comunicazione PEC entro il 1° Ottobre 2020

Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese >>>>>

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PEC società costituenda

Rilascio immediato della casella PEC senza partita IVA per la società costituenda da iscrivere al Registro delle Imprese.
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PEC nuova impresa individuale

Rilascio immediato della casella PEC senza partita IVA per le nuove imprese individuali da iscrivere al Registro delle Imprese.
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PEC società esistenti

L’uso della PEC porta vantaggi oggettivi sotto l’aspetto economico subito verificabili monetariamente

PEC imprese individuali esistenti

Le imprese individuali hanno l’obbligo della PEC a partite dal 20 ottobre 2012 per le nuove iscritte al Registro delle Imprese e dal 30 Giugno 2013 per le ditte esistenti al 19/12/2012.

PEC+

PEC+ è la casella di posta elettronica certificata di tipo professionale con diverse opzioni che ne permettono la personalizzazione sulle esigenze dell’utente.

PEC Associazioni Onlus

Caselle PEC Associazioni e Onlus per gesione attività e partecipazione bandi.

PEC associata dominio registrato

Una o più caselle PEC possono essere associate ad un dominio già registrato da un’azienda, uno studio professionale, un’associazione..

PEC su dominio da registrare

Una o più caselle PEC possono essere associate a un nuovo dominio da registrare da parte di un’azienda, uno studio professionale, un’associazione.

PEC domicilio digitale cittadino

La PEC per il domicilio digitale del cittadino:
nome.cognome@inpec.it
Da richiedere subito per evitare omonimie.

PEC consulenti professionisti

La casella PEC per consulenti e professionisti:
nome.cognome@inpec.it

PEC avvocati

La casella PEC personalizzata per l’avvocato:
nome.cognome@avvocatopec.it

PEC commercialisti

La casella PEC personalizzata per il commercialista:
nome.cognome@commercialistapec.it

PEC curatori fallimenti

La casella PEC personalizzata per il curatore fallimentare:
azienda@curatorefallimentopec.it

PEC architetti

La casella PEC personalizzata per l’architetto:
nome.cognome@architettopec.it

PEC ingegneri

La casella PEC personalizzata per l’ingegnere:
nome.cognome@ingegnerepec.it

PEC geometri

La casella PEC personalizzata per il geometra:
nome.cognome@geometra-pec.it

PEC medici

La casella PEC personalizzata per chi svolge la professione di medico:
nome.cognome@medicopec.it

PEC dentisti

La casella PEC personalizzata per chi svolge la professione di dentista:
nome.cognome@dentistapec.it

PEC psicologi

La casella PEC personalizzata per chi svolge la professione di psicologo:
nome.cognome@psicologopec.it

PEC amministrazione condominio

La PEC per ogni condominio amministrato diventa necessaria per il rispetto della normativa privacy Regolamento europeo GDPR e per il recapito delle fatture elettroniche fornitori..

PEC condomini proprietari

Acquisto cumulativo  e risparmio per i condomini proprietari con unica fatturazione al condominio equiparato a un gruppo di acquisto.

La PEC, casella di posta elettronica certificata, è obbligatoria per tutte le aziende iscritte al Registro Imprese e per tutti i professionisti iscritti a Ordini professionali.
L’uso della pec è in fase di lteriore espansione per l’adesione al servizio di privati cittadini che la usano come domicilio digitale.
Il numero di PEC attivate ha superato 11.000.000, come da statistiche dell’Agenzia per l’Italia digitale.

Riepilogo delle scadenze PEC previste dalla normativa
29/11/2008: per la Pubblica Amministrazione e le nuove società da costituire
29/11/2009: per i Professionisti i scritti a Ordini o Collegi
29/11/2011: per le società costituite prima del 29/11/2008
20/10/2012: per le imprese individuali di nuova iscrizione
30/06/2013: per le imprese individuali esistenti al 19/10/2012
Allo stato attuale è opzionale la richiesta per le persone fisiche che possono in tale modo comunicare l’indirizzo PEC all’anagrafe per identificare il proprio domicilio digitale.

PEC: indirizzo univoco per ogni azienda (imprese individuali e società)
Circolare n. 77684 del 9 Maggio 2014 – Ministero dello Sviluppo Economico

La PEC, inizialmente vissuta come un pessimo esempio di obbligo di Legge, è adesso percepita come una nuova utilità nell’organizzazione di imprese e studi professionali.
L’uso sempre più frequente è indice di maggiore consapevolezza delle potenzialità dello strumento che semplifica alcune procedure assicurando la riduzione dei costi.

Vademecum sull’utilizzo della PEC e suo decalogo (al termine di questa pagina)
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili – 14 dicembre 2016

Decalogo – 10 Semplici regole da tenere a mente per un utilizzo consapevole della PEC
(dal vademecum redatto dal Consiglio Nazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – dicembre 2016)

1) Accertarsi che la configurazione della ricevuta di avvenuta consegna preveda quella “completa”

2) Ricordarsi che l’esito positivo o negativo dell’invio viene comunicato al mittente entro 24 ore

3) Verificare sempre che la propria casella PEC sia capiente

4) Non eccedere i limiti dimensionali del messaggio e degli allegati, abitualmente pari a 30 Megabyte complessivi

5) Non è consentito indicare al Registro delle Imprese indirizzi PEC diversi da quello specifico, univocamente riferito alla società iscritta (es: non è possibile comunicare un proprio indirizzo in qualità di commercialista di fiducia come domicilio digitale di un’impresa; non è possibile altresì indicare lo stesso indirizzo in relazione a diverse società)

6) Sottoscrivere sempre con firma digitale le istanze e le dichiarazioni presentate via PEC alla Pubblica Amministrazione. In generale, gli allegati che necessitano di firma devono essere sottoscritti con fira digitale in quanto la PEC è esclusivamente una modalità di invio e non ha valore di sottoscrizione dei documenti.

7) Allegare in giudizio, per dimostrare l’invio o il ricevimento di un documento tramite PEC:
a) la stampa dell’atto notificato in formato pdf con firma digitale, se si tratta di allegato
b) le ricevute di accettazione e consegna completa della PEC
c) il certificato di firma digitale del notificante
d) il certificato di firma del gestore di PEC

8) Adottare sistemi di conservazione a norma delle PEC e degli allegati, evitando la semplice archiviazione dei file su pc e/o la stampa delle ricevute. In particolare:
a) per le PEC inviate: conservare la “ricevuta di consegna completa” formata dal file “postacert.eml” contenete il messaggio originale, completo di testo ed eventuali allegati, e il file “daticert.xml” che riproduce l’insieme di tutte le informazioni relative all’invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto,data e ora dell’invio, codice identificativo del messaggio)
b) per le PEC ricevute: conservare la busta di trasporto con il file “postacert.eml” e il file “daticert.xml”

9) Ricordare che la conservazione a norma è necessaria per le PEC con allegati sottoscritti con firma digitale: solo così è possibile mantenere il valore legale di scrittura provata degli allegati anche oltre l’eventuale scadenza del certificato di sottoscrizione (questo ultimo, di norma, non ha durata superiore a tre anni)

10) Comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell’indirizzo PEC all’ordine di appartenza: tutte la PA, comprese l’amministrazione finanziaria e l’autorità giudiziaria, eseguono le proprie notifiche all’indirizzo INI-PEC del professionista.
Nota: altrettanto dicasi per le imprese.