Domicilio digitale: dal 6 Giugno 2023 i cittadini possono eleggere il domicilio digitale
iscrivendo la propria casella PEC in INAD – Indice Nazionale dei Domicili Digitali
Il comunicato di Agenzia per l’Italia digitale  –  Istruzioni per iscrizione INAD

Domicilio digitale del cittadino

Portati definitivamente a regime (con sanzioni) il domicilio digitale per le imprese e il domicilio digitale per i professionisti iscritti in albi il cui punto di riferimento è l’elenco INIPEC liberamente accessibile per chiunque ne abbia necessità, diventa operativo l’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche. 

Sarà l’INAD, indice nazionale dei domicili digitali, a svolgere il compito di detenere l’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti per i quali non sussiste l’obbligo di iscrizione ad INIPEC.

Avremo pertanto con INAD il terzo indice nazionale, dopo INIPEC e IPA, l’indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Al momento il domicilio digitale delle persone fisiche è rappresentato da un indirizzo PEC – posta elettronica certificata in procinto di diventare REM (Registered Electronic Mail) quando la PEC avrà assunto tutte le caratteristiche di conformità al regolamento eIDAS. Avremo così la PEC europea.

PEC domicilio digitale

Domicilio digitale: ogni cittadino può richiedere una casella PEC completa di ogni funzionalità (casella standard) con le stesse caratteristiche delle PEC utilizzate da società e professionisti.
Con questa casella PEC, oltre a colloquiare con la Pubblica Amministrazione, è possibile scambiare messaggi PEC con ogni soggetto, in particolare con:
– professionisti: avvocato, commercialista, medico, amministratore di condominio
– aziende: banche, assicurazioni, datore di lavoro, fornitori di beni e servizi
– chiunque debba ricevere o inviare una comunicazione di tipo legale in quanto il messaggio PEC è l’equivalente della raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per trovare l’indirizzo PEC del destinatario:
a) se è un Professionista iscritto a un Ordine: INIPEC-Professionisti
b) se è una impresa o una società: INIPEC-Imprese
c) se è un cittadino o un ente o associazione o un professionista non iscritto a un Ordine: INAD (dal 6 Luglio 2023)
d) se è una Pubblica Amministrazione: IPA

Documentazione per l'attivazione

1.- Prelevare il modulo di ordine Aruba PEC.
2.- Compilare il modulo preferibilmente su pc, apporre luogo e data e le due firme del richiedente, effettuarne la scansione da allegare nel form di ordine di acquisto presente in questa pagina.
3.- Allegare al form anche copia di un documento di identità in corso di validità (carta identità, patente, passaporto) e copia della contabile del bonifico bancario di Euro 7,00 avente per beneficiario Trend Sinergie Sviluppo Srl, codice IBAN   IT83V0301503200000003758456
4.- Completato il form confermare la richiesta con il tasto azzurro “Acquista”.

Costo Contratti Informativa

Il canone del primo anno è di Euro 5,74+IVA 22% = Euro 7,00 da trasferire con bonifico bancario e la cui contabile deve essere inserita nell’ordine di acquisto. L’attivazione avviene entro il giorno lavorativo successivo.
Il canone annuo per gli anni successivi è di Euro 12,75+IVA e verrà richiesto con cadenza biennale.
Nessun limite al numero di messaggi in entrata e uscita, archivio base 1GB.
Sostenibilità: la PEC costa come due raccomandate ma per spedire non devi usare carta e toner e non devi spostarti per andare in un ufficio postale; in più ricevi a qualunque momento del giorno in tempo reale e non dovrai mai più ritirare la corrispondenza non recapitata.
Condizioni di erogazione Servizi PEC v.5.0
Condizioni generali di vendita nella scheda
Informativa Privacy

Soluzione Studi professionali per fidelizzare la Clientela
Toogle PEC domdig Studi professionali
Invio

Soluzione per Aziende con Dipendenti (misura di welfare)
Toogle PEC domdig Aziende
Invio

PEC domicilio digitale per famiglie o piccoli gruppi fino a max 7 persone che credono nella sostenibilità: Sconto del 7% per acquisti congiunti.
Ordina contestualmente per ogni soggetto indicando nel messaggio aggiuntivo il nominativo di riferimento che riceverà l’unica fattura per effettuare il pagamento.
Quindi, ottenuta la casella PEC, iscrivila immediatamente in INAD.

Ordine di acquisto pec domicilio digitale

Ordinare è facile – Ordina subito per evitare omonimie

PEC domicilio digitale del cittadino

Maximum file size: 134.22MB

Carica qui il modulo di ordine Aruba PEC compilato e firmato, la copia del documento identità, la copia della contabile bonifico bancario.
Invio

Modalità di attivazione: entro il giorno lavorativo successivo dal completo invio della documentazione occorrente.
Modalità di pagamento: il pagamento deve essere eseguito al momento dell’ordine o al ricevimento della fattura ed è presupposto per l’effettuazione delle operazioni.
Rinnovo PEC: con fatturazione biennale.
Rinnovo servizi opzionali: successivamente alla prima attivazione, i servizi opzionali verranno rinnovati contestualmente al rinnovo della PEC; pertanto la durata temporale del primo triennio va dal momento dell’attivazione fino al momento di rinnovo della PEC.
Variazione prezzi: il Fornitore si riserva la possibilità di variazione preavvisando con almeno 60 giorni di anticipo. 
Efficacia ed accettazione delle norme contrattuali: l’efficacia del contratto e l’accettazione delle sue norme si manifestano con la firma e l’invio della documentazione necessaria per l’attivazione.
Foro di competenza: per qualunque controversia nascente o derivante dal presente contratto le parti derogano convenzionalmente la competenza in favore del Foro di Firenze. Previamente le parti si impegnano a servirsi dello Sportello Arbitrato e Conciliazione presso la Camera di Commercio di Firenze allo scopo di individuare una soluzione stragiudiziale della controversia.

Dichiarazione certificazione: gratuita
Spazio casella: 1 GB
Dimensione massima messaggio: 100 MB
Numero massimo destinatari: 500
Notifica tramite mail: SI
Modifica password: SI
Antivirus e antispam: SI
Ricezione email non certificate: SI
IMAP: SI
Accesso via webmail: SI
Filtri e regole messaggi: SI
Non ripudiabilità del messaggio inviato/ricevuto: SI
Assistenza: SI

Passaggio a casella PEC+ per aggiungere le seguenti caratteristiche alle prestazioni della casella standard:

Spazio casella: 2 GB con secondo archivio di sicurezza 3 GB

Notifica tramite SMS: SI

Archivi aggiuntivi in box per la casella standard: da 1 GB a 5 GB aggiuntivi.

Conservazione sostitutiva PEC: conservazione di messaggi ed allegati “cristallizzati” con valore legale. Il trasferimento automatico avviene secondo regole definite dall’utente con incremento progressivo degli archivi.

INAD – Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche

AgID – Dal 6 Giugno 2023 è possibile iscriversi con la propria casella in INAD
Istruzioni per iscrizione INAD

Domicilio digitale delle persone fisiche

Testo del Codice Amministrazione Digitale integrato con le novità del D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217

Capo I – Principi generali    Sezione II – Carta della cittadinanza digitale
Art.3  bis – Identità digitale e Domicilio digitale
01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identità digitale.
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese hanno l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell’elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell’elenco di cui all’articolo 6-quater. Fatto salvo quanto previsto al comma 3-bis, chiunque ha la facoltà di richiedere la cancellazione del proprio domicilio digitale dall’elenco di cui all’articolo 6-quater.
1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis sono eletti secondo le modalità stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all’articolo 64-bis.
1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l’obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida.
2. Abrogato
3. Abrogato
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l’AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è messo a disposizione un domicilio digitale e sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.
L’utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4-bis. In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è disponibile presso l’amministrazione in conformità alle Linee guida.
4-quater. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all’articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall’amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.
4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all’articolo 47 del Codice civile può essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.
5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6 – Utilizzo del domicilio digitale
Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies.
Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all’articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l’ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.

Art. 6-quater. Indice nazionale dei domicili digitali (INAD) delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese
1. E’ istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell’Indice sono affidate all’AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell’elenco di cui all’articolo 6-bis.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l’indirizzo inserito nell’elenco di cui all’articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell’inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all’AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6-bis.
3. Al completamento dell’ANPR di cui all’articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell’elenco di cui al presente articolo nell’ANPR.

Il comunicato di Agenzia per l’Italia digitale che rende operativo INAD
Istruzioni per iscrizione INAD