Acquista la Firma digitale, semplifica la vita
Firma digitale Arubakey
Arubakey è la firma digitale con CNS – Carta Nazionale dei Servizi più facile da usare. E’ portabile e funziona su qualsiasi PC ospite.
Costo Arubakey: Euro 95,00+IVA con certificati triennali.
Rinnovo sim triennale: Euro 53,00+IVA
Firma digitale smart card
La smart card ISO CR-80 contiene la CNS – Carta Nazionale dei Servizi e il certificato di firma digitale.
Per il funzionamento occorre la disponiblità del lettore collegato al pc.
Costo della smart card: Euro 53,00+IVA
Firma digitale remota
La firma digitale remota su smartphone è la soluzione più pratica per firmare documenti.
E’ consigliata per chi ha già SPID o vuole richiederlo gratuitamente e rapidamente online su ArubaPEC.
Firma digitale remota: Euro 53,00+IVA
Firma digitale: identificazione online o “de visu”
L‘identificazione può essere effettuata online permettendo così il rilascio a qualunque soggetto residente in Italia in termini brevissimi.
L’altra modalità di identificazione è quella “de visu” presso il nostro ufficio di Firenze o, come servizio aggiuntivo, presso la sede del richiedente se posta a Firenze o nei Comuni confinanti.
Trend Sinergie Sviluppo S.r.l. è CDRL – Centro Locale di Registrazione accreditato di Aruba PEC S.p.A. per il rilascio della firma digitale Firenze. Per la nostra rapidità operativa il territorio di riferimento è rappresentato dai comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Scandicci, Prato e Pistoia anche in considerazione dell’ubicazione della nostra sede in via di Novoli che è facilmente raggiungibile dall’autostrada e dalla FI-PI-LI e con la tramvia 2 (fermata San Donato-Università).
Entro 24 ore dalla richiesta con documentazione allegata, TSS rilascia a enti, imprese, associazioni, professionisti la firma digitale e la carta nazionale dei servizi in uno dei formati disponibili.
Firma digitale in breve
AgId – Agenzia per l’Italia Digitale: che cosa è la firma digitale
La firma digitale è l’equivalente elettronico di una tradizionale firma autografa apposta su carta e il documento informatico così sottoscritto assume piena efficacia probatoria.
La firma digitale è il risultato di una procedura informatica – detta validazione – che garantisce l’autenticità e l’integrità di documenti informatici.
La firma digitale conferisce al documento informatico le seguenti caratteristiche:
– autenticità: la firma digitale garantisce l’identità del sottoscrittore del documento;
– integrità: la firma digitale assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione;
– irripudiabilità: la firma digitale attribuisce piena validità legale al documento, pertanto il documento non può essere ripudiato dal sottoscrittore;
AgId – Agenzia per l’Italia Digitale: come funziona la firma digitale
Per generare una firma digitale è necessario utilizzare una coppia di chiavi digitali asimmetriche attribuite in maniera univoca ad un soggetto, detto titolare.
La chiave privata è conosciuta solo dal titolare ed è usata per generare la firma digitale da apporre al documento. Viceversa, la chiave da rendere pubblica è usata per verificare l’autenticità della firma.
Questo metodo è conosciuto come crittografia a doppia chiave e garantisce la piena sicurezza visto che la chiave pubblica non può essere utilizzata per ricostruire la chiave privata.
Firma digitale, come firmare in modalità CAdES, PAdES e XAdES
Le tipologie di Firma elettronica
Avanzando rapidamente la trasformazione digitale che si realizza con la modifica e semplificazione dei processi, diventa sempre più rilevante la conoscenza degli strumenti che la possono facilitare. Uno di questi è la firma elettronica della quale esistono tre tipologie riepilogate nella tabella riassuntiva pubblicata sul documento AgID del dicembre 2019 “Firme e sigilli elettronici – Analisi comparativa delle varie tipologie presenti nella normativa nazionale e comunitaria”
Tipologie di Firme | Caratteristiche | Valore giuridico | Valore probatorio |
Firma elettronica “semplice” (FE) | Sicurezza, integrità e immodificabilità. | Forma scritta. | Liberamente valutabile in giudizio dal giudice. |
Firma elettronica avanzata (FEA) | FE + Art. 26 del Regolamento eIDAS e Titolo V del DPCM 22 febbraio 2013. | Forma scritta ex art. 2702 c.c. in ambito chiuso. Non può essere utilizzata per gli atti di cui ai punti da 1 a 12 dell’art. 1350 c.c.. |
Firma autografa riconducibile al titolare se la parte che vuole avvalersene ne dimostra la conformità con quanto prescritto al Titolo V del suddetto DPCM. |
Firma elettronica qualificata (FEQ) e Firma digitale | FEA + dispositivo sicuro di firma + certificato qualificato. | Forma scritta ex art. 2702 c.c. | Firma autografa legalmente riconosciuta. Presunzione firma autografa ex art. 25 del Regolamento eIDAS. Presunzione sull’utilizzo del dispositivo sicuro di firma ex art. 20, comma 1 ter, del CAD da parte del titolare. |