I contribuenti persone fisiche residenti e non residenti possono comunicare – utilizzando il modello approvato con provvedimento del 3 marzo 2017 – i dati relativi all’indirizzo PEC posta elettronica certificata nella quale desiderano ricevere la notificazione degli avvisi e degli altri atti dell’Agenzia delle Entrate.
Con lo stesso modello possono essere comunicate anche le variazioni e la revoca dell’indirizzo di PEC.

Dal 1° luglio 2017 gli uffici dell’Agenzia delle Entrate potranno inviare all’indirizzo PEC comunicato dal contribuente le notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati.

Che cosa deve fare il contribuente

Il contribuente deve manifestare la propria volontà di ricevere gli atti all’indirizzo PEC di cui è intestatario egli stesso o uno dei soggetti di cui all’articolo 12, comma 3 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, oppure il coniuge o un parente/affine entro il quarto grado di cui all’articolo 63, secondo comma, secondo periodo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati di ricevere la notifica per conto dell’interessato.
Non possono comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata:
– gli eredi per conto del contribuente deceduto;
– il rappresentante per conto del minore, inabilitato o interdetto.

Modalità di presentazione del modello

Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica direttamente dal soggetto richiedente abilitato ai servizi telematici, secondo le modalità di trasmissione stabilite con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
L’attestazione dell’avvenuto ricevimento del modello da parte dell’Agenzia delle Entrate costituisce prova dell’avvenuta presentazione. La scelta, la variazione o la revoca dell’indirizzo PEC comunicato ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta l’avvenuta ricezione.

Anticipazione del domicilio digitale?

L’opzione che il cittadino può esercitare nei confronti dell’Agenzia delle Entrate sembra essere in sostanza un’anticipazione del domicilio digitale così come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) che all’articolo 3bis rileva:

  1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale.
  2. Il domicilio di cui al comma 1 è inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2. (**)

Ora, poiché secondo notizie di stampa la disponibilità dell’anagrafe nazionale della popolazione residente sembra essere naufragata per l’incapacità di chi avrebbe dovuto progettarla e realizzarla, un piccolo passo avanti potrebbe giungere dalla scelta di coloro che aderiranno all’opzione indicata. Così facendo emergere che sono più digitalmente evoluti i governati rispetto ai governanti che dovrebbero educarli al digitale per rendere più moderna la pessima burocrazia del Paese.

La casella PEC per il cittadino

Quando sarà necessario aprire una casella PEC per il cittadino il richiedente persona fisica troverà molto probabilmente la casella PEC già occupata, almeno sui domini maggiormente utilizzati come ad esempio @pec.it in quanto molte imprese individuali hanno provveduto alla registrazione obbligatoria per Legge con il proprio nome e cognome.

Per questo motivo abbiamo registrato e stiamo certificando il dominio @pecdodig.it che in chiaro può rilevare nella forma mario.rossi@pecdodig.it che tale indirizzo è la pec di domicilio digitale del Sig. Mario Rossi.

Per evitare le omonimie anche su questo dominio, è possibile già oggi effettuare la prenotazione.