Dichiarazione annuale IVA al 28 Febbraio 2017

Registri IVA 2016 e documenti correlati. La risoluzione 46/E dell’Agenzia delle Entrate emessa in data 10 Aprile 2017 elimina il dubbio relativamente ai termini di conservazione sostitutiva e/o stampa.
Con la suddivisione dei termini di presentazione tra dichiarazione annuale IVA e dichiarazione dei redditi sembrava essersi creato un frazionamento dei termini per la conservazione sostitutiva dei documenti informatici e/o la stampa dei registri e documenti correlati all’imposta sul valore aggiunto.

Registri IVA 2016 e unico termine annuale

Rispondendo al quesito di un contribuente sulla conservazione sostitutiva dei documenti analogici (D.M. 17 giugno 2014) e su alcune modalità di esecuzione, l’Agenzia delle Entrate incidentalmente rileva:
“A tal riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 17.06.14 (che rinvia all’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. In altre parole, il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati.”

Pertanto sembra definitivamente accantonato il principio della creazione di un nuovo termine ogni qualvolta si possa addivenire al frazionamento temporale con dichiarazioni intermedie; il riferimento rimane sempre la dichiarazione annuale dei redditi.

Agenzia delle Entrate – Risoluzione 46/E  del 10 Aprile 2017