Nell’iter di conversione in legge del Decreto Fiscale n. 119/2018 è prevista un’estensione dei soggetti esonerati dall’emissione della fattura elettronica.

Non saranno obbligati all’emissione della fattura elettronica tutti coloro che trasmettono i dati al sistema della tessera sanitaria, limitatamente ai soli dati trasmessi, e le associazioni sportive dilettantistiche.

La proposta, al momento approvata dal Senato, dovrà ovviamente trovare conferma nei successivi passaggi parlamentari. L’esonero dovrebbe comunque riguardare solo l’anno 2019.

Nuovi esoneri fatturazione elettronica, questi i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al sistema TS:

  • Farmacie
  • Aziende ospedaliere locali (ASL)
  • Aziende ospedaliere
  • Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
  • Policlinici universitari · Presidi di specialistica ambulatoriale
  • Strutture e presidi per l’erogazione di servizi sanitari e assistenza protesica e integrativa
  • Medici chirurghi e odontoiatri
  • Strutture autorizzate all’erogazione di servizi sanitari
  • Parafarmacie
  • Psicologi
  • Tipologie di paramedici: infermieri, ostetrici, tecnici sanitari di radiologia, ottici
  • Veterinari

L’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica dovrebbe riguardare anche le associazioni sportive senza scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che usufruiscono del regime previsto dalla legge n. 398/1991, a condizione che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

Consulenza fatturazione elettronica B2B