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Imposta di bollo – D.M. 28/12/2018

Con il D.M. 28 dicembre 2018 che modifica il Decreto 17 Giugno 2014 è stato stabilito che:

“Art. 1. Modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche
1. Il comma 2 dell’art. 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2014, n. 146, è sostituito dal seguente: «Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto».

Art. 2. Efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.

Il Decreto Ministeriale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 Gennaio 2019.

Imposta di bollo 2019 – Assolvimento

Pertanto:

a) entro il 20 Aprile 2019 (o meglio, per l’anno 2019, entro il 23 Aprile viste le festività di calendario) occorrerà versare l’imposta di bollo applicata virtualmente sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019 secondo il calcolo e le modalità che saranno comunicate dall’Agenzia delle Entrate (speriamo sufficientemente prima della scadenza);

b) entro il 30 Aprile 2019 dovrà essere versata con F24, codice tributo 2501, l’imposta di bollo riferita all’esercizio 2018 per libro giornale, libro degli inventari, libri sociali – gestiti nella forma di documenti informatici da portare in conservazione sostitutiva –  e fatture elettroniche emesse nel 2018.

AGGIORNAMENTO: successivamente alla pubblicazione dell’articolo l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 42/E ha pubblicato le modalità per il versamento dell’imposta di bollo.