Con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 entrato in vigore lo stesso giorno per applicare le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono entrate in vigore alcune norme in deroga ad ordinarie attività.

In tema di gestione delle società, con l’articolo 106 del Decreto sono state emanate le seguenti proroghe e semplificazioni che sono valide fino al 31 Luglio 2020 o data successiva qualora lo stato di emergenza venga ulteriormente prolungato:

  • Le convocazioni di assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio può essere convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, cioè entro il 30/06/2020 per l’esercizio corrispondente ad anno solare.
  • Per Spa, Srl, Sapa e società cooperative possibilità di esercizio di voto anche con strumenti non previsti dallo statuto sociale e possibilità di svolgere l’assemblea dei soci con modalità (videoconferenza o altre) che ne consentano l’identificazione ma non la presenza fisica.
  • Per le Srl è possibile l’espressione del voto mediante consultazione scritta.


Il testo completo dell’art.106 – Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

  1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma,e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria é convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
  1. Con  l’avviso di convocazione delle assemblee  ordinarie  o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita  per azioni,  le  società  a  responsabilità  limitata,  e  le  società cooperative e le mutue  assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento  all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;  le  predette  società  possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei  partecipanti,  la   loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli  effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la  necessità  che  si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
  1. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo  2479, quarto comma, del codice  civile  e  alle   diverse   disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
  1.   Le  società  con  azioni  quotate  possono  designare  per  le assemblee  ordinarie  o  straordinarie  il  rappresentante   previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio  1998, 58, anche ove lo  statuto  disponga  diversamente.  Le  medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di  convocazione  che l’intervento  in  assemblea  si  svolga  esclusivamente tramite il rappresentante designato  ai  sensi  dell’articolo  135-undecies  del decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n.  58; al predetto rappresentante designato possono essere  conferite  anche  deleghe  o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art.  135-undecies,  comma  4, del medesimo decreto.
  1. Il  comma  4  si  applica  anche  alle  società  ammesse  alla negoziazione su un  sistema  multilaterale  di  negoziazione  e  alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
  1. Le banche popolari, e le  banche  di  credito  cooperativo,  le società cooperative  e  le  mutue  assicuratrici,  anche  in  deroga all’articolo  150-bis,  comma  2-bis,  del  decreto  legislativo   1° settembre 1993 n. 385, all’art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539, primo comma, del  codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al  numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare  per le assemblee ordinarie o  straordinarie  il  rappresentante  previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio  1998, 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si  svolga  esclusivamente tramite  il  predetto  rappresentante  designato.  Non   si   applica l’articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per  il  conferimento  della  delega  di  cui all’art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, é fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.
  1. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data,  se successiva, fino alla quale é in vigore lo stato di emergenza  sul territorio  nazionale  relativo  al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.
  1. Per le società a controllo pubblico  di  cui  all’articolo  2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.175, l’applicazione delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo  ha luogo nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri  per  la finanza pubblica.