Codice della Crisi di impresa e Finanza aziendale – Contributo

Le novità del Codice della Crisi d’impresa in vigore dal 15 Luglio 2022 che hanno apportato importanti variazioni nel Codice Civile sono in questo periodo analizzate da vari professionisti che, ognuno per il proprio specifico settore, rilevano quanto esse siano influenti sull’attività delle aziende.

Un interessante contributo è l’articolo pubblicato su Economy da Nevio Boscariol, presidente dell’AITI, Associazione Italiana dei Tesorieri di Impresa, articolo nel quale l’autore analizzata le correlazioni tra Codice della Crisi d’impresa e Finanza aziendale.

Il titolo dell’articolo è una sintesi dell’impatto che il Codice della Crisi di impresa ha rispetto a determinate attività aziendali: “Finanza aziendale da best practise a obbligo legale” con ciò confermando quanto il  controllo di gestione nel suo complesso diventi altrettando obbligatorio per norma per qualunque azienda.

Il sottotitolo recita “Il calcolo della cassa predittiva e l’approccio forward looking con il D. Lgs 14/2019 non è più soltanto una questione di buoni comportamenti volontari ma rientra in uno specifico obbligo normativo”

Un passaggio fondamentale è di seguito riportato
Dal 16 marzo 2019, tutti gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva, attraverso gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili (art. 375 del D. lgs 14/2019 trasfuso nel 2086 del codice civile), devono valutare la sostenibilità del debito attraverso la capacità di generare sufficienti flussi di cassa prospettici per i dodici mesi successivi a servizio degli stessi impegni finanziari (art. 3 comma 3, lettera b del D. Lgs 14/2019).

Il calcolo della cassa predittiva e l’approccio “forward looking” con il D. Lgs 14/2019 non è più soltanto una questione di best practice ma rientra, a tutti gli effetti, in uno specifico obbligo normativo.

L’aspetto legato alla compliance normativa non è affatto secondario, dato che l’art. 378 del Codice della crisi prevede una responsabilità risarcitoria per il danno patrimoniale eventualmente arrecato dagli amministratori che non avendo adottato gli adeguati assetti non sono stati in grado di valutare la sostenibilità del debito attraverso i flussi di cassa prognostici.”

Controllo di gestione e adeguati assetti amministrativi e contabili

Un’altra importante affermazione riguarda il controllo di gestione.
Infatti, il Controllo di gestione, a cui necessariamente va integrata la pianificazione finanziaria, è una elaborazione di dati contabili ed extracontabili al fine di ottenere informazioni in grado di guidare le scelte manageriali nei diversi livelli organizzativi per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti in sede di pianificazione.

Parimenti, gli adeguati assetti amministrativi e contabili rappresentano l’insieme degli strumenti/sistemi di pianificazione e controllo e le procedure per il loro utilizzo, in grado di produrre le informazioni utili per le scelte di gestione e monitorare l’evoluzione della gestione.

Di conseguenza, se si vuole controllare e gestire il rischio nelloperatività ordinaria e straordinaria, anche le scelte in materia di raccolta e impiego delle risorse da parte dell’impresa devono essere supportate da adeguati processi estrumenti di pianificazione e programmazione basati sulla previsione dei flussi di cassa.”

Consulenza controllo di Gestione