Il D.L. n. 50/2017, entrato in vigore il 24 aprile 2017, ha introdotto rilevanti modifiche alla normativa IVA in tema di Split Payment con effetti a partire dal 1° luglio 2017, stabilendo l’estensione della scissione dei pagamenti alle operazioni effettuate nei confronti di:
1. società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
2. società controllate direttamente da regioni, provincie, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
3. società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui al punto 1 e al punto 2;
4. società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Split payment anche per lavoratori autonomi assoggettati a ritenuta

È stata eliminata la disposizione secondo cui il meccanismo dello Split Payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche delle prestazioni di agenzia e di intermediazioni.

Dal 1° Luglio 2017 dunque anche i professionisti  e gli altri lavoratori autonomi assoggettati a ritenuta di acconto dovranno applicare lo Split Payment.

Split Payment e fattura elettronica

Lo Split Payment è stato introdotto dal 1° gennaio 2015 ed è l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, che acquistano beni e servizi nel territorio dello Stato, di pagare ai fornitori solo il corrispettivo, versando l’IVA direttamente all’Erario.
Con la sua ‘applicazione occorre modificare le modalità di emissione della fattura e della liquidazione dell’IVA: in fattura continuerà ad essere esposta l’IVA dal cedente, ma non verrà incassata e quindi non si genererà un debito nei confronti dell’Erario. Le fatture non saranno emesse con IVA immediata o differita ma in regime di “scissione dei pagamenti”.

Quando si tratti di emissione di fattura elettronica trasmessa con SdI dovrà essere compilato lo specifico campo S.

Esclusioni Split Payment

Rimangono escluse dal meccanismo dello Split payment, per mancanza del presupposto d’imposta, le cessioni di beni e le prestazioni servizi non imponibili, esenti o fuori campo; sono anche esclusi gli acquisti che rientrano nell’ambito applicativo del reverse charge per i quali i soggetti interessati dalla scissione dei pagamenti sono debitori d’imposta come servizi di pulizie, rottami, acquisti intra UE.