Chiarimenti del Garante su ruoli GDPR nel condominio
Aggiorniamo il testo del post del Maggio 2018 con il contenuto della relazione annuale del Garante per l’anno 2019 pubblicata il 23 Giugno 2020 che conferma quanto pubblicato due anni addietro.
Condominio. I condomini sono contitolari e l’amministratore di condominio è responsabile esterno. Questa la precisazione del Garante della privacy, che ha sottolineato che le informazioni personali riferibili a ciascun condomino possono essere trattate per la finalità di gestione e amministrazione del condominio. Per questa finalità le informazioni possono essere condivise all’interno della compagine condominiale, tenendo anche conto che i condomini devono essere considerati contitolari di un medesimo trattamento dei dati di cui l’amministratore, agendo in eventuale veste di responsabile del trattamento, ha la concreta gestione. L’amministratore, in base a quanto previsto dagli articoli 28, par. 3, lett. b), e 29 del Gdpr, può individuare persone autorizzate al trattamento dei dati personali che agiscono sotto la sua autorità, purché si siano impegnate alla riservatezza e siano state loro fornite le relative istruzioni. Il Garante ha fatto presente che la conoscibilità delle informazioni concernenti i partecipanti alla compagine condominiale deve restare impregiudicata qualora ciò sia conforme alla disciplina civilistica o comunque sia prevista in base ad altre norme stabilite nell’ordinamento: si vedano le disposizioni introdotte con la legge 220/2012, ed in particolare, quelle contenute negli articoli 1130, comma 1, numeri 6 e 7, 1129, comma 2, e 1130-bis, comma 1, codice civile.
L’implementazione della normativa Privacy GDPR è un’occasione per la rivisitazione dei processi che sono pervasi dai dati personali.
Vale per le imprese e per gli enti, vale anche per il condominio che è soggetto autonomo, ancorché privo di personalità giuridica, sia sotto il profilo fiscale che in materia di trattamento dei dati personali.