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Conservazione sostitutiva fatture elettroniche

La conservazione sostitutiva fatture elettroniche emesse nell’esercizio 2016 e dei registri IVA 2016 deve avvenire entro il 28 maggio 2017.
In particolare i nuovi termini interessano gli operatori economici che:
– hanno emesso fatture elettroniche senza l’utilizzo di sistemi che automaticamente provvedono al versamento in conservazione sostitutiva, come nel caso di coloro che sono fornitori di GSE;
– hanno provveduto all’eliminazione della stampa su carta e dell’archiviazione tradizionale passando alla conservazione sostitutiva della documentazione tributaria e quindi anche dei registri IVA.

Nuovo termine di presentazione dichiarazione IVA

La variazione dei termini è conseguente alla nuova scadenza per la dichiarazione annuale dell’IVA che ha avuto luogo il 28 Febbraio 2017.
Come è noto, i soggetti economici nel rispetto di norme civili e fiscali sono obbligati alla tenuta e alla conservazione di determinati libri e registri che entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione del relativo periodo d’imposta devono essere o stampati in formato cartaceo o conservati elettronicamente.

Conservazione sostitutiva altri documenti tributari

Resta invariato il termine del 31 dicembre 2017 per la documentazione tributaria correlata alla dichiarazione dei redditi, fatte salve eventuali variazioni indicate nel decreto milleproroghe.

Dubbio interpretativo

Resta il dubbio interpretativo sulla norma, che dovrà essere sciolto da parte dell’Amministrazione, relativamente all’unitarietà delle registrazioni contabili; in caso affermativo il termine resterebbe quello ordinario del 31 dicembre 2017.

Attenzione: i termini sono stati riunificati al 31 dicembre con risoluzione 46E del 10 Aprile 2017 Agenzia Entrate

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