Fatturazione elettronica B2B e B2C: in vigore dal 1° Gennaio 2019

La fatturazione elettronica B2B, ovvero tra soggetti privati, è uno dei passaggi verso la trasformazione digitale.
Alcuni vivono la novità come imposizione, costi da sostenere, modifiche a consolidate abitudini che sembrano confortevoli. I più attenti trasformano le novità in opportunità. Noi aiutiamo a scoprirle, suggeriamo le modifiche dei processi, rendiamo più efficiente l’organizzazione, indichiamo modalità per il migliore utilizzo e la maggiore precisione e velocità degli strumenti informatici, consentiamo la riduzione di alcuni costi, proponiamo miglioramenti per gestire con efficacia le relazioni con i clienti e i fornitori.

La fattura elettronica è obbligatoria per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. Nessun obbligo di emissione di fattura elettronica è previsto nel caso di cessioni o prestazioni di servizio rese nei confronti di non residenti, sia comunitari che extracomunitari.

Sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, per espressa previsione normativa (art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127 del 5 agosto 2015 così come modificato dalla legge 205 del 27 dicembre 2017 comma 909):

  • i soggetti passivi che rientrano nel così detto “regime di vantaggio” (art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011)
  • i soggetti ai quali si applica il regime forfettario (art. 1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014).

Tali soggetti pertanto continueranno ad emettere fatture analogiche (cartacee ovvero file pdf da stampare).

Fattura elettronica PMI, medie e grandi imprese – Che cosa occorre per fatturare

Per poter inviare una fattura elettronica a SdI – Servizio di Interscambio occorre il riferimento del canale di spedizione prescelto dal cliente: o il codice destinatario (ricevuto dal cliente) o il suo indirizzo PEC.
Quindi per emettere con certezza le fatture a partire dal 1° Gennaio 2019 gli emittenti dovranno avere inserito nell’anagrafica cliente una delle due informazioni.
Per chi ha un numero eleveto di clienti – Poiché solo la PEC può essere recuperata da parte dell’emittente, la prima operazione da effettuare è l’inserimento dell’indirizzo PEC nell’anagrafica di ogni cliente per avere la certezza di essere pronti all’emissione e spedizione della fattura elettronica
Come acquisire l’indirizzo PEC di un elevato numero di clienti>>>>>

Fattura elettronica B2B – La soluzione in base al profilo

Attivare la fatturazione elettronica può sembrare semplice……… ma, salvo pochi casi, non si tratta di sostituire la carta con un file xml. È un’altra cosa. È un miglioramento ed è una semplificazione che implicano un piccolo sforzo progettuale iniziale e un po’ di tempo a disposizione per ottenere ottimi risultati organizzativi. Per questo è necessario iniziare adesso, a dicembre sarà tardi!

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Norma di riferimento fatturazione elettronica B2B

D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127 pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 2015, n. 190 e successive modifiche, aggiornato fino alla L. 27 dicembre 2017, n. 205. Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Art. 1. Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati

1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell’economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall’Agenzia delle entrate anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all’allegato A del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l’utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite.

3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E’ comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

4. eliminato

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dei commi 3 e 3-bis, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell’attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva.

6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l’amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell’amministrazione finanziaria.

6-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.

Provvedimento Agenzia Entrate fatturazione elettronica B2B

Provvedimento 30 aprile 2018 Prot. n. 89757/2018

Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

News Fatturazione elettronica B2B

08/08/2019 – Agenzia Entrate: comunicato stampa su controlli per prevenzione e contrasto all’evasione – Circolare n. 19
19/07/2019Agenzia delle Entrate: tutte le FAQ pubblicate in materia di fatturazione elettronica fino al 19 Luglio 2019 (da 1 a 148)
17/06/2019Agenzia delle Entrate circolare n. 14/E: chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica (ambito soggettivo e oggettivo di applicazione; prestazioni sanitarie; emissione e annotazione fatture elettroniche; registrazione acquisti; esterometro; inversione contabile e autofatture; faq)
10/04/2019Imposta di bollo fatturazione elettronica 2019
28/12/2018 Imposta di bollo su fatture elettroniche, comunicato stampa MEF n° 224, semplificazione del calcolo del’imposta dovuta
20/12/2018 –
Fatturazione elettronica Garante privacy vs. Agenzia Entrate: memorizzati solo i dati fiscali per controlli automatizzati, archiviabili fatture solo su richiesta dei contribuenti.
18/12/2018
– Condominio e fatture elettroniche dei fornitori
05/12/2018 –
Nuovi esoneri fatturazione elettronica
16/11/2018 – 
Il Garante privacy all’Agenzia delle entrate: la fatturazione elettronica va cambiata
05/11/2018 Agenzia delle Entrate provvedimento n.291241/2018: Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica
23/10/2018
Gazzetta Ufficiale Decreto Legge 23 ottobre 2018 n. 119 articoli 11, 12, 13, 14, 15 – Nuovi termini emissione fattura elettronica, riduzione sanzioni primo semestre 2019, eliminazione numero protocollo fatture ricevute
02/07/2018 – Agenzia delle Entrate Circolare 13/E – Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell’articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 27 dicembre 2017  
29/06/2018 – Agenzia delle Entrate – Portale Fatture e Corrispettivi
29/06/2018 – Agenzia delle Entrate – E-fattura arriva l’App gratuita. Nel video tutorial i vantaggi del QR-Code e come utilizzarlo  
13/06/2018 Provvedimento Prot. n. 117689/2018 Agenzia Entrate “Conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica”

Consulenza Fatturazione elettronica B2B – Le attività

Per trasformare in opportunità l’obbligo di legge, occorre compiere le seguenti attività per apportare le necessarie modifiche ai processi  e conseguire i notevoli vantaggi che vanno a beneficio della capacità competitiva:

  1. Mappatura del ciclo attivo e analisi dei macro processi e di alcune procedure
  2. Mappatura del ciclo passivo e analisi dei macro processi e di alcune procedure
  3. Valutazione della situazione attuale e delle possibili alternative con particolare attenzione alle eccezioni che sono “fuori ciclo” o che lo potrebbero diventare con l’introduzione della fatturazione elettronica B2B
  4. Gestione informatica: investire sul gestionale/ERP attuale o individuare un’alternativa?
  5. La scelta dei canali di comunicazione con il SdI – Servizio di Interscambio, la gestione via PEC da predisporre al più presto e precedentemente alla richiesta del QR code
  6. Implementazione delle anagrafiche Clienti con l’indirizzo di posta elettronica certificata
  7. Tipologia della Clientela: che cosa fare per non creare problemi nelle relazioni e negli incassi
  8. La nuova gestione amministrativa fornitori con le fatture elettroniche xml
  9. La conservazione a norma delle fatture attive e passive
  10. Come gestire tutti i documenti informatici e passaggio progressivo al digitale
  11. Coordinare e correlare le attività digitali: regolamento europeo GDPR, fatturazione elettronica B2B, conservazione digitale sostitutiva.

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